CAMBIANO LE FATTURE ELETTRONICHE DAL 1° GENNAIO 2021

 

Nuove specifiche tecniche per il tracciato Xml

 

Dal 1° gennaio 2021 cambiano le specifiche tecniche per la compilazione del tracciato Xml delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI. Le nuove specifiche tecniche potevano essere utilizzate per la predisposizione dei file Xml dal 1° ottobre 2020, il loro utilizzo diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

 

Fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi; dal 1° gennaio 2021, salvo ulteriori future proroghe, il Sistema di Interscambio, accetterà soltanto le fatture digitali e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato. Dal 1.01.2021 le fatture elettroniche datate 2021 non conformi al nuovo tracciato saranno scartate dal sistema.

 

Nuovo tracciato

E’ stata pubblicata in data 23 novembre 2020, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di formazione delle fatture elettroniche a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

Quanto all’esterometro - che verrà abolito dal 1° gennaio 2022 - è bene ricordare che tale adempimento può essere evitato laddove le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri siano trasmesse in formato elettronico a mezzo SdI. Nessun esonero invece è ad oggi previsto con riferimento alle fatture cartacee ricevute da soggetti esteri le quali, pertanto, dovranno necessariamente confluire nell’esterometro.

Le nuove specifiche introducono una serie di nuovi codici “tipi documento” e di nuovi “codici natura” che consentono una migliore descrizione delle operazioni, prime fra tutte quelle che richiedono l’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile e l’applicazione del regime della non imponibilità. Ciò nonostante, sono ancora molte le incertezze e le difficoltà di classificare alcune operazioni.

 

Reverse charge

Mentre fino al 31 dicembre 2020 il codice relativo al tipo documento TD20 potrà essere utilizzato sia per emettere l’autofattura nel caso di mancata emissione da parte del cedente/prestatore, sia per emettere autofattura per l’acquisto di servizi da soggetti extra UE e per assolvere al reverse charge “interno” ed “esterno”, dal 1° gennaio 2021, per il reverse charge “interno” sarà obbligatorio indicare nel campo “Tipo documento”:

- il codice TD16 per l’assolvimento di quello interno;

- il codice TD17 nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE;

- il codice TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori UE.

 

Fatture differite e sedi secondarie

Saranno inoltre introdotti due nuovi tipi di documento da utilizzare specificatamente per le fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture per indicare in modo più preciso il motivo dell’emissione di tale documento.

Si pensi, a titolo d’esempio, alle operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze per le quali operano ancora le speciali disposizioni del DM 18 novembre 1976 che prevedono l’emissione della fattura “entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione”. Si tratta, nella sostanza, di operazioni per le quali è previsto un ultra differimento, al pari di quanto avviene nelle cosiddette triangolazioni interne, disciplinate dall’art. 21, comma 4, lettera b), dove è ammesso emettere la fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Per queste ultime è previsto un apposito nuovo codice “tipo documento”. Si tratta del codice TD25.

 

Esportatori abituali e plafond

Per la formazione del plafond agli esportatori abituali è richiesta la compilazione del codice natura N3.4 Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione di cui all’articolo 8-bis del decreto Iva e per le prestazioni di servizi internazionali di cui al successivo articolo 9. In questo modo «il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva».

Tuttavia, le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e le prestazioni di servizi internazionali per produrre plafond devono essere effettuate nell’esercizio dell’attività propria. Questo significa che, se non sono effettuate nell’esercizio dell’attività propria, queste operazioni non possono determinare plafond: in simili ipotesi il codice natura da utilizzare è sicuramente N3.4, ma si dovrà tenere a mente che queste operazioni confluiranno impropriamente nel rigo VE 30 colonna 5, per cui non si dovrà considerare questa parte di plafond spendibile.

 

Nuovi codici natura

N2

Operazioni non soggette

N2 Abolito dal 1/1/2021

Nuovo codice N2.1

Operazioni non Soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/72

Nuovo codice N2.2

Operazioni non soggette altri casi

 

N3

Operazioni non imponibili

N3 Abolito dal 1/1/2021

Nuovo codice N3.1

Operazioni non imponibili esportazioni

Nuovo codice N3.2

Operazioni non imponibili cessioni intracomunitarie

Nuovo codice N3.3

Operazioni non imponibili cessioni verso San Marino

Nuovo codice N3.4

Operazioni non imponibili assimilate alle cessioni all’esportazione

Nuovo codice N3.5

Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento

Nuovo codice N3.6

Altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond

 

N6

Inversione contabile

N6 Abolito dal 1/1/2021

Nuovo codice N6.1

Inversione contabile cessione di rottami e altri materiali di recupero

Nuovo codice N6.2

Inversione contabile cessione di oro e argento puro

Nuovo codice N6.3

Inversione contabile subappalto nel settore edile

Nuovo codice N6.4

Inversione contabile cessione di fabbricati

Nuovo codice N6.5

Inversione contabile cessione di telefoni cellulari

Nuovo codice N6.6

Inversione contabile cessione di prodotti elettronici

Nuovo codice N6.7

Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi

Nuovo codice N6.8

Inversione contabile operazioni settore energetico

Nuovo codice N6.9

Inversione contabile altri casi

 

Ritenute contributi previdenziali

Rispetto alla versione 1.5 del tracciato Xml è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento. Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:

- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche,
al seguente elenco:
- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale.

 

Importo del bollo facoltativo

Con il nuovo tracciato diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.

 

Codici di errore

Tra le novità del tracciato Xml ci sono anche due nuovi codici errore:

- il codice 00445 (File xml della Fattura elettronica): dal 2021 non sono più ammessi i valori generici N2, N3 o N6 in caso di fatture ordinarie e N2 o N3 in caso di fatture semplificate;

- il codice 00448 (File xml dell’Esterometro): dal prossimo anno non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione.

 

Verifica del software

E’ consigliabile, per verificare il corretto allineamento del proprio software e dei codici Iva al tracciato tematico Xml, di procedere all’invio di una sola fattura elettronica, ed attendere l’esito/notifica di avvenuta consegna, prima di procedere con l’invio massivo di tutte le fatture 2021.

 

 

22/12/2020

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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